17 Mar TAR TOSCANA: ACCOGLIMENTO RICORSO AVVERSO DINIEGO PORTO D’ARMI USO SPORTIVO PER PERSONA AFFETTA DA DISABILITA’
Con provvedimento della Commissione medica dell’AUSL Toscana Centro del 1°dicembre 2022 notificato in data 12 dicembre 2022, il Cliente dello studio veniva giudicato inidoneo al porto d’armi per l’uso caccia e l’uso sportivo, reso su impugnazione del parere del medico appartenente all’ufficio sanitario provinciale presso la Questura di Firenze del 9 settembre 2022, anch’esso di inidoneità al porto d’armi, inteso nel ricorso quale atto presupposto.
Il Cliente, tramite l’Avv. Sotero Gandolfi Colleoni, chiede l’annullamento dell’attestazione del 1° dicembre 2022 con la quale il Collegio Medico per l’accertamento dell’idoneità al porto d’arma
dell’AUSL Toscana Centro di Firenze lo ha dichiarato inidoneo al porto d’armi per uso caccia ed esercizio dello sport del tiro a volo (ai sensi dell’art. 1 D.M. 28 aprile 1998), poiché trovato affetto da una “Tetraplegia con maggiore interessamento degli arti inferiori”.
Il Collegio era stato adito in via di ricorso amministrativo avverso l’attestazione di inidoneità emessa per la medesima ragione dall’ufficio sanitario provinciale della Questura di Firenze il 9 settembre 2022.
L’Avv. Sotero Gandolfi Colleoni deduce l’illegittimità dell’atto impugnato per difetto d’istruttoria e carenza di motivazione, nonché per violazione dei principi d’imparzialità ed uguaglianza; ciò in quanto la inidoneità sarebbe stata dichiarata facendo riferimento alla sola normativa di cui al D.M. 28 aprile 1998 senza considerate altre discipline di settore (quali quelle delle federazioni di tiro al volo e tiro a segno facenti parte del CONI).
Il Tribunale, dopo istruttoria medico legale, ACCOGLIE il ricorso proposto dall’Avv. Sotero Gandolfi Colleoni con la sentenza resa nel procedimento N. 00141/2023 REG.RIC. con la seguente motivazione che si pone come principio cardine per ogni analogo caso:
“Alla luce degli esiti della verificazione, gli atti impugnati si rivelano pertanto illegittimi in quanto viziati da difetto d’istruttoria e devono essere annullati nei limiti in cui non è stato riconosciuto al ricorrente il possesso dei requisiti psicofisici minimi di cui all’art.1 del D.M. 28 aprile 1998, ai fini del porto di fucile per uso caccia (…). P