Cane che morde un altro cane in area sgambatura: chi è responsabile.

Cani in area sgambatura

Cane che morde un altro cane in area sgambatura: chi è responsabile.

 

Cane che morde un altro cane in area sgambatura: chi è responsabile?

Le aree di sgambatura per cani rappresentano spazi sempre più diffusi nei comuni italiani, pensati per consentire agli animali di socializzare e muoversi liberamente senza guinzaglio. Tuttavia, non sono rari gli episodi in cui un cane aggredisce o morde un altro cane, causando danni fisici, spese veterinarie e, talvolta, controversie tra i proprietari.

La domanda che frequentemente si pone è la seguente: chi risponde dei danni quando un cane morde un altro cane all’interno di un’area sgambatura?

La responsabilità del proprietario ai sensi dell’art. 2052 c.c.

La norma di riferimento è l’articolo 2052 del Codice civile, che disciplina il danno cagionato da animali.

La disposizione prevede che:

“Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso è responsabile dei danni cagionati dall’animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito.”

Si tratta di una forma di responsabilità oggettiva o, secondo altra qualificazione, di responsabilità fondata sul rischio derivante dalla proprietà o dall’utilizzazione dell’animale.

In pratica, il danneggiato deve dimostrare:

  • il danno subito;
  • il nesso causale tra il comportamento dell’animale e il danno.

Non è invece necessario dimostrare una colpa del proprietario.

Sarà il proprietario del cane aggressore a dover eventualmente provare l’esistenza di un caso fortuito idoneo a interrompere il nesso causale.

L’area sgambatura non esclude la responsabilità

Talvolta si ritiene erroneamente che, entrando in un’area dedicata alla libera circolazione dei cani, i proprietari accettino automaticamente qualsiasi rischio derivante dalle interazioni tra animali.

Questa interpretazione non trova fondamento normativo.

L’accesso a un’area sgambatura comporta certamente l’accettazione dei normali rischi connessi alla socializzazione tra cani, quali spinte, rincorse o lievi conflitti comportamentali. Tuttavia, tale accettazione non comporta la rinuncia preventiva al risarcimento dei danni derivanti da un’aggressione vera e propria o da comportamenti anomali e pericolosi.

Il proprietario rimane pertanto tenuto a vigilare sul proprio animale anche quando esso si trova libero dal guinzaglio.

L’obbligo di vigilanza

La maggior parte dei regolamenti comunali relativi alle aree di sgambatura impone espressamente ai proprietari:

  • di mantenere il controllo visivo del cane;
  • di intervenire tempestivamente in caso di comportamenti aggressivi;
  • di allontanare l’animale qualora manifesti incompatibilità con gli altri cani presenti.

Ne consegue che il fatto di trovarsi in uno spazio recintato non libera il proprietario dai doveri di custodia e controllo.

Anzi, la mancata vigilanza può costituire un ulteriore elemento a supporto della responsabilità del proprietario dell’animale aggressore.

Quando può configurarsi un concorso di responsabilità?

Vi sono casi nei quali la responsabilità può essere ripartita tra i proprietari dei cani coinvolti.

Si pensi, ad esempio, alle situazioni in cui:

  • entrambi gli animali assumano atteggiamenti aggressivi;
  • il proprietario del cane danneggiato introduca nell’area un animale notoriamente reattivo o incompatibile con altri cani;
  • vengano violate specifiche regole del regolamento comunale.

In tali ipotesi il giudice può applicare l’art. 1227 c.c., riconoscendo un concorso del fatto colposo del danneggiato e riducendo proporzionalmente il risarcimento.

La valutazione, tuttavia, deve essere svolta caso per caso, sulla base delle circostanze concrete e delle prove disponibili.

Il caso fortuito: quando il proprietario può andare esente da responsabilità

L’unica vera causa di esonero prevista dall’art. 2052 c.c. è il caso fortuito.

La giurisprudenza tende a interpretare tale nozione in modo rigoroso.

Può trattarsi di:

  • un comportamento imprevedibile e inevitabile di un terzo;
  • un fatto del danneggiato avente efficacia causale esclusiva;
  • un evento eccezionale e inevitabile.

Non è normalmente sufficiente sostenere che il cane abbia reagito d’istinto o che l’episodio sia avvenuto improvvisamente.

Il comportamento naturale dell’animale rientra infatti nel rischio che la norma pone a carico del proprietario.

Quali danni possono essere richiesti?

Il proprietario del cane aggredito può domandare il risarcimento di tutte le conseguenze patrimoniali direttamente collegate all’evento, tra cui:

  • spese veterinarie;
  • costi per interventi chirurgici;
  • farmaci e terapie;
  • eventuali spese di riabilitazione comportamentale.

In alcune circostanze la giurisprudenza ha inoltre riconosciuto la risarcibilità del danno da perdita dell’animale d’affezione o del danno non patrimoniale conseguente alla lesione del rapporto affettivo con l’animale, purché adeguatamente provato.

L’importanza delle prove

In caso di aggressione tra cani all’interno di un’area sgambatura, è fondamentale raccogliere tempestivamente:

  • fotografie delle lesioni;
  • documentazione veterinaria;
  • nominativi dei testimoni presenti;
  • eventuali registrazioni video;
  • copia del regolamento comunale dell’area.

Tali elementi possono risultare decisivi nell’accertamento delle responsabilità e nella quantificazione del danno.

Conclusioni

La circostanza che un’aggressione avvenga all’interno di un’area sgambatura non esclude la responsabilità del proprietario del cane aggressore. L’art. 2052 c.c. continua infatti a trovare piena applicazione e pone a carico del proprietario una responsabilità particolarmente rigorosa, superabile soltanto mediante la prova del caso fortuito.

L’area destinata alla libera socializzazione dei cani non costituisce una “zona franca” dal punto di vista giuridico: chi introduce il proprio animale è tenuto a controllarlo e a prevenire situazioni di pericolo per gli altri animali e per i loro proprietari. Ne consegue che, in presenza di un morso o di un’aggressione, il proprietario del cane responsabile sarà normalmente chiamato a risarcire i danni cagionati, salvo che riesca a dimostrare l’esistenza di circostanze eccezionali idonee a interrompere il nesso causale.

Nota pratica: nei procedimenti risarcitori assumono particolare rilievo i regolamenti comunali delle aree di sgambatura e la ricostruzione del comportamento dei rispettivi proprietari prima e durante l’evento lesivo. Ciò rende essenziale un’accurata raccolta delle prove sin dalle prime fasi successive all’accaduto.

 


Avv. Irene Bonora
Tutela degli animali, responsabilità civile e diritto di famiglia

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