26 Set CACCIA NEI TERRENI PRIVATI: UNA NUOVA SENTENZA
CACCIA NEI TERRENI PRIVATI: UNA NUOVA SENTENZA RAFFORZA IL DIRITTO DEI PROPRIETARI A VIETARE L’ACCESSO AI CACCIATORI
Proprietà privata, tutela degli animali e convinzioni etiche: cosa cambia?
Una recente pronuncia del TAR Abruzzo (Pescara), in linea con il successivo orientamento del Consiglio di Stato, ha aperto una strada importante per i proprietari di terreni che non desiderano consentire l’attività venatoria nei propri fondi per ragioni etiche e morali. [studiopezone.com], [animalisos.it]
La decisione rappresenta un significativo passo avanti nella tutela della proprietà privata e della libertà di coscienza di coloro che ritengono incompatibile con i propri valori l’esercizio della caccia sui propri terreni. [studiopezone.com], [sbircialanotizia.it]
Il problema: i cacciatori possono entrare nei terreni privati?
La questione nasce dall’art. 842 del Codice Civile, una norma storica che, in determinate circostanze, consente ai cacciatori di accedere ai fondi privati non chiusi per l’esercizio della caccia.
Si tratta di una disciplina che da anni suscita dibattiti, poiché limita il potere del proprietario di escludere terzi dall’accesso alla propria proprietà.
Tuttavia, la normativa venatoria prevede la possibilità di chiedere che un fondo venga sottratto all’attività di caccia attraverso specifiche procedure amministrative. [animalisos.it], [studiopezone.com]
La svolta: contano anche le motivazioni etiche
La sentenza n. 254/2026 del TAR Pescara ha stabilito che la richiesta di divieto di accesso ai cacciatori può essere fondata anche su convinzioni etiche e morali contrarie all’uccisione degli animali. [studiopezone.com], [ameve.eu]
Secondo i giudici, l’amministrazione non può limitarsi a respingere automaticamente la domanda richiamando criteri generici o limiti percentuali del territorio già sottratto alla caccia.
Al contrario, la Regione deve motivare concretamente le ragioni dell’eventuale diniego e dimostrare che l’esclusione di quel determinato terreno comprometterebbe gli obiettivi del Piano Faunistico Venatorio. [studiopezone.com], [sbircialanotizia.it]
Il richiamo alla giurisprudenza europea
Particolarmente rilevante è il richiamo effettuato dal TAR ai principi elaborati dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo.
Secondo la giurisprudenza di Strasburgo, il proprietario di un fondo non dovrebbe essere costretto a tollerare sul proprio terreno un’attività che contrasti profondamente con le proprie convinzioni personali e morali, soprattutto quando l’attività venatoria è praticata prevalentemente per finalità ricreative. [studiopezone.com]
Questo principio rafforza il bilanciamento tra attività venatoria e diritti fondamentali del proprietario.
Cosa significa concretamente per i proprietari?
La sentenza non comporta un divieto automatico della caccia sui terreni privati.
Significa però che:
✅ le convinzioni etiche possono costituire una motivazione legittima;
✅ le amministrazioni devono valutare attentamente ogni singola richiesta;
✅ non è più sufficiente un rigetto standardizzato o fondato su formule generiche;
✅ il diritto di proprietà e la libertà di coscienza assumono un peso maggiore nel procedimento amministrativo. [studiopezone.com], [sbircialanotizia.it]
Conclusioni
La recente giurisprudenza rappresenta un importante riconoscimento per i cittadini che desiderano proteggere i propri terreni dall’attività venatoria per ragioni etiche, animaliste o ambientaliste.
⚖️ Studio Legale Bonora
Tutela degli animali, diritto ambientale e difesa della proprietà privata
🌐 www.studiolegalebonora.it
📞 338 1530092