Locandina informativa sulla privacy dei minori: due bambini guardano uno smartphone con un’icona di avviso. Il testo evidenzia che le foto dei minori possono essere pubblicate solo con il consenso di entrambi i genitori. In basso è presente il logo dello Studio Legale Bonora e l’indicazione del supporto privacy per attività e ASD.

📸 Pubblicare foto di minori: obblighi per piercing, ASD, campi estivi, parrucchieri e attività che lavorano anche con minori (anche se quasi maggiorenni)

La pubblicazione delle immagini dei minori è un tema che coinvolge privacy, responsabilità e tutela dell’identità personale. Attività come negozi di piercing, associazioni sportive dilettantistiche, campi estivi, parrucchieri, centri ricreativi e qualunque esercizio che entri in contatto con bambini e adolescenti devono rispettare regole precise e inderogabili.

1. Il consenso è obbligatorio, indipendentemente dall’età del minore

La legge italiana e il GDPR stabiliscono che l’immagine del minore è un dato personale particolarmente protetto. Questo significa che non esiste alcuna soglia di età sotto la quale la pubblicazione sia più libera: ➡️ anche un bambino di 2 anni, 8 anni o 17 anni richiede sempre il consenso scritto dei genitori.

Il consenso deve essere:

  • preventivo (raccolto prima della pubblicazione);
  • specifico (indicare dove verrà pubblicata la foto: social, sito, brochure, bacheca interna);
  • informato (spiegare finalità e durata del trattamento);
  • revocabile in ogni momento.

Senza questo documento, la pubblicazione è illecita.

2. Foto riconoscibili: quando serve l’autorizzazione

Serve il consenso ogni volta che il minore è identificabile, anche indirettamente. Sono considerate riconoscibili:

  • foto del volto o del profilo;
  • immagini con elementi identificativi (nome sulla maglia, tatuaggi, cicatrici, ambienti riconoscibili);
  • foto “prima/dopo” di un taglio di capelli o di un piercing;
  • foto durante allenamenti, gare, attività ricreative.

Non importa che la foto sia “innocua”: se il minore è riconoscibile, serve l’autorizzazione.

3. Pubblicazioni a fini promozionali: regole più stringenti

Se la foto viene utilizzata per promuovere l’attività (es. post Instagram del parrucchiere, pubblicità del campo estivo, contenuti social dell’ASD), il consenso deve essere ancora più dettagliato, perché l’immagine del minore viene impiegata per una finalità economica.

4. Genitori separati: chi deve firmare il consenso?

In caso di genitori separati, divorziati o non conviventi, valgono regole precise:

✔️ Serve il consenso di entrambi i genitori

La pubblicazione dell’immagine del minore è un atto che rientra nella responsabilità genitoriale, che – salvo casi particolari – è esercitata congiuntamente.

Quindi:

  • se un genitore autorizza e l’altro no → la foto non può essere pubblicata;
  • se uno dei due revoca il consenso → la foto deve essere rimossa immediatamente.

Eccezioni

Solo in caso di:

  • affido esclusivo con poteri decisionali attribuiti a un solo genitore, oppure
  • provvedimento del giudice che autorizza specifiche decisioni, può bastare la firma di un solo genitore.

5. ASD, campi estivi e attività sportive: protocolli obbligatori

Le associazioni e i centri che lavorano con gruppi di minori devono adottare procedure chiare:

  • raccolta dei consensi all’inizio dell’anno o del campo;
  • distinzione tra uso interno (gruppi WhatsApp, bacheche) e uso pubblico (social, sito);
  • divieto di pubblicare foto di gruppo se anche un solo genitore non ha autorizzato;
  • conservazione dei consensi in modo sicuro e tracciabile.

6. Alternative lecite senza consenso

Se manca l’autorizzazione, le attività possono:

  • oscurare il volto;
  • fotografare solo dettagli non riconoscibili;
  • riprendere il minore di spalle;
  • pubblicare immagini dell’ambiente senza persone.

7. Responsabilità e sanzioni

La pubblicazione non autorizzata comporta:

  • responsabilità civile per danno all’immagine del minore;
  • sanzioni amministrative per violazione del GDPR;
  • obbligo di rimozione immediata;
  • possibile segnalazione al Garante Privacy.

🟤 Assistenza professionale alle attività

Lo Studio Legale Bonora assiste:

  • negozi di piercing,
  • parrucchieri,
  • ASD e società sportive,
  • campi estivi,
  • centri ricreativi e attività commerciali,

nella redazione di moduli di consenso, contratti, informative privacy e protocolli interni, per garantire piena conformità normativa e tutela dei minori.