La strage di cras-montana: perché non è strage

La strage di cras-montana: perché non è strage

La strage di Crans-Montana è di certo una tragedia umana enorme ed il numero di vittime è altissimo, purtroppo ben 41 ragazzi. Ad oggi le ipotesi delle diverse procure, compresa quella italiana, che si stanno interessando della vicenda di Crans-Montana, concentrano gli sforzi sull’eventuale dolo dei coniugi Moretti e di coloro che non avrebbero compiuto gli atti amministrativi dovuti. Orbene, le ipotesi di reato avanzate dalle Procure interessate sui fatti di Crans-Montana, sono tutte per reati di lesioni personali gravissime ed omicidio colposo. Tra queste non vi è come ipotesi il reato di strage. Questo perchè, per lo meno per quanto attiene il diritto in vigore in Italia, per la configurazione del reato di strage si richiede il dolo nella forma specifica. In Italia il reato di strage è configurato dall’art. 422 c.p. e punisce chiunque al fine di uccidere compie atti che pongono in pericolo più persone. L’indicazione del “fine di uccidere” richiede dunque una volontà precisa e diretta all’evento morte, con un grado di adesione psicologica al fatto di reato piena. L’adesione psicologica al fatto di reato costituisce il dolo. Ciò che le procure che indagano sui fatti di Crans-Montana cercano oggi comprendere è se sia possibile addebitare il reato di lesioni ed omicidio almeno nella forma del dolo eventuale. Questa ipotesi non consentirà comunque di addebitare ai responsabili dell’incendio di Crans-Montana quell’adesione psicologica piena che, nel diritto italiano, riporterrebbe alla configurazione del reato di strage. Tuttavia, in Svizzera, tale forma di adesione psicologica definita dolo eventuale porterebbe comunque un aggravarsi della posizione dei responsabili del rogo di Crans-Montana e delle pene inflitte eventualmente al termine del giudizio.