20 Ott Cane con malformazione cardiaca: quando risponde l’allevatore?
L’acquisto di un cane presso un allevamento professionale dovrebbe offrire all’acquirente maggiori garanzie rispetto all’acquisto da privati. Tuttavia, può accadere che, dopo la consegna dell’animale, vengano diagnosticate patologie congenite o ereditarie particolarmente gravi, come le malformazioni cardiache.
In questi casi si pone una domanda fondamentale: l’allevatore è responsabile per i difetti di salute del cane?
Le malformazioni cardiache congenite nel cane
Alcune patologie cardiache sono presenti fin dalla nascita e derivano da anomalie dello sviluppo dell’apparato cardiovascolare. Tra le più frequenti si segnalano:
- stenosi subaortica;
- stenosi polmonare;
- pervietà del dotto arterioso;
- difetti del setto interventricolare;
- altre cardiopatie congenite ereditarie.
Molte di queste malattie possono manifestarsi con sintomi solo dopo alcuni mesi dalla nascita oppure essere rilevate mediante specifici accertamenti cardiologici.
Quando la patologia esisteva già al momento della vendita, il problema assume una rilevanza giuridica significativa.
Il cane è considerato un bene ai fini della vendita
Dal punto di vista giuridico, l’acquisto di un animale è disciplinato dalle norme sulla compravendita.
Nonostante il crescente riconoscimento del valore affettivo degli animali d’affezione, la giurisprudenza continua ad applicare, sotto il profilo contrattuale, la disciplina dei vizi della cosa venduta.
Ciò significa che l’acquirente può agire nei confronti del venditore quando il cane presenta:
- un vizio occulto;
- preesistente alla vendita;
- tale da diminuirne in modo apprezzabile il valore oppure da comprometterne l’idoneità alla funzione per cui è stato acquistato.
Una grave malformazione cardiaca congenita può certamente integrare tali presupposti.
Quando l’allevatore può essere chiamato a rispondere
La responsabilità dell’allevatore può emergere in diverse situazioni.
1. Omessa informazione all’acquirente
L’ipotesi più evidente si verifica quando l’allevatore era già a conoscenza della patologia o di segnali compatibili con essa e ha omesso di comunicarli.
In tal caso potrebbero configurarsi non solo responsabilità contrattuali, ma anche profili di dolo o di responsabilità precontrattuale.
2. Omessi controlli sanitari
Gli allevatori professionali sono tenuti ad adottare elevati standard di diligenza nella selezione riproduttiva e nei controlli veterinari.
Qualora una determinata razza sia notoriamente predisposta a specifiche cardiopatie ereditarie, l’assenza di adeguati screening sui riproduttori può costituire elemento rilevante ai fini della responsabilità.
3. Garanzia per vizi della vendita
Anche quando l’allevatore fosse del tutto ignaro della malformazione, l’acquirente può comunque far valere la garanzia per i vizi occulti, purché dimostri che la patologia esisteva già al momento della consegna del cane.
La prova viene normalmente fornita mediante:
- cartelle cliniche;
- esami cardiologici specialistici;
- certificazioni veterinarie;
- eventuali consulenze tecniche.
Quali diritti ha l’acquirente
A seconda del caso concreto, l’acquirente può chiedere:
La risoluzione del contratto
Nei casi più gravi può essere domandato lo scioglimento del contratto con restituzione del prezzo versato.
Si tratta tuttavia di una soluzione spesso poco gradita ai proprietari, che nel frattempo hanno instaurato un forte legame affettivo con l’animale.
La riduzione del prezzo
L’acquirente può richiedere una diminuzione proporzionata del prezzo pagato, tenendo conto dell’incidenza della patologia sul valore dell’animale.
Il risarcimento del danno
Qualora sussistano ulteriori profili di responsabilità dell’allevatore, possono essere richiesti i danni ulteriormente subiti.
Tra questi potrebbero rientrare:
- spese veterinarie;
- costi diagnostici;
- interventi chirurgici;
- ulteriori pregiudizi economicamente dimostrabili.
La concreta risarcibilità dipende dalle circostanze del singolo caso e dalle prove disponibili.
L’importanza della documentazione veterinaria
Quando emerge una cardiopatia congenita, è fondamentale agire tempestivamente.
È opportuno conservare:
- contratto di acquisto;
- pedigree;
- certificati sanitari consegnati dall’allevatore;
- referti ecocardiografici;
- cartelle cliniche;
- ricevute delle spese sostenute.
Tale documentazione può risultare decisiva per accertare la preesistenza della malattia e l’eventuale responsabilità dell’allevatore.
Conclusioni
La scoperta di una grave malformazione cardiaca in un cane acquistato presso un allevamento rappresenta una situazione particolarmente delicata, sia sul piano economico sia sul piano affettivo.
Quando la patologia era già presente al momento della vendita, l’acquirente può disporre di importanti strumenti di tutela previsti dall’ordinamento, con la possibilità di chiedere la riduzione del prezzo, la risoluzione del contratto o il risarcimento dei danni nei casi previsti dalla legge.
L’esame della documentazione contrattuale e veterinaria da parte di un professionista specializzato consente di individuare la strategia più adeguata per la tutela dei propri diritti e, al tempo stesso, del benessere dell’animale.
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