Tribunale di Roma: il regime giuridico a tutela degli animali è l’affido condiviso con suddivisione delle spese al 50%.

Tribunale di Roma: il regime giuridico a tutela degli animali è l’affido condiviso con suddivisione delle spese al 50%.

Cani e gatti rientrano ormai a pieno titolo come membri della famiglia e, con la recente modifica della Carta Costituzione che li riconosce esseri senzienti, devono ricevere delle tutele in caso di scioglimento del nucleo familiare.

Essi sono da tempo considerati nella disciplina del calendario di visita e collocazione presso una delle parti in causa ma, ad oggi, viene disciplinato il regime di affidamento migliore per gli animali al fine di tutelare il loro benessere, con anche la possibilità di disporre valutazioni in ordine alla capacità migliore di detenere l’animale di affezione.

Ciò che rileva risulta essere il migliori rapporto e la capacità di cura di una delle parti rispetto all’altra dell’animale ma viene in considerazione la tutela del benessere dell’animale stesso al quale deve essere garantita la continuità.

Certamente, dunque, l’affidamento condiviso rappresenta il migliore strumento per garantire all’animale la continuità affettiva con il le parti che costituivano il nucleo familiare, al fine di evitare un trauma all’animale che, improvvisamente, si vedrebbe privato di una delle componenti del suo centro di riferimento.

Da tale disposizione consegue la disciplina delle spese straordinarie e di mantenimento che, dunque, dovrà essere suddivisa tra le parti al 50% o, comunque, secondo l’accordo preso dalle stesse o, comunque, in ragione delle loro capacità contributive.

Sul punto già sono intervenute le seguenti sentenze:

  • Tribunale di Milano (2022): in questa pronuncia venivo disposto l’affido del cane di famiglia collocandolo prevalentemente presso il genitore collocatario dei figli minori per preservare la routine familiare.
  • Tribunale di Roma (2020): in questa pronuncia veniva un regime di affido condiviso per un gatto, con turni alternati di cura tra i coniugi, al fine di tutelare il benessere dell’animale e preservare il legame affettivo dallo stesso detenuto nei confronti dei componenti del nucleo familiare.