La messa alla prova nel caso dell’art. 73 V comma dpr 309/90

La messa alla prova nel caso dell’art. 73 V comma dpr 309/90

L’art. 73 V comma del DPR 309/90 tratta delle pene riguardanti lo spaccio di stupefacente di lieve entità.

Con la c.d. “Riforma Cartabia” l’istituto della messa alla prova è stato esteso a molti reati e, nello specifico, a tutti i reati indicati nell’art. 550 c.p.p. II comma nonchè ai reati con pena edittale inferiore ai 4 anni di reclusione.

Cosa è la MAP in breve.

Per tutti questi reati è possibile accedere alla definizione del processo tramite la sua sospensione per messa alla prova.

In caso di corretto svolgimento delle ore stabilite dal giudicante di lavori concordati con l’ente che ha prestato la disponibilità per la messa alla prova, il processo di estingue.

Orbene, tra i reati in tema di stupefacenti disciplinati dal DPR 309/90, quello previsto all’art. 73 V comma non era suscettibile di definizione attraverso l’istituto della messa alla prova.

Questo in quanto l’art. 4, comma 3, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123 ( c.d. “decreto Caivano”), convertito nella legge 13 novembre 2023, n. 159, innalzava a 5 anni la pena edittale per questo reato, di fatto così escludendolo dal novero dei reati che potevano essere definiti con il procedimento di messa alla prova.

Lo spaccio di lieve entità.

L’art. 73 V comma del summenzionato DPR in tema di stupefacenti tratta di una figura autonoma di reato caratterizzata da una cornice edittale molto ridotta, con un fatto che rappresenta comunque una lieve offensività e, dunque, una tenuità intrinseca.

Proprio questa caratteristica di lieve offensività ha posto in discussione la legittimità costituzionale dell’art. 168 -bis, comma 1, c.p., nella parte in cui escludeva la sospensione del procedimento con messa alla prova per il reato previsto dall’art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990.

Sentenza Corte Costituzionale n. 90/2025.

La svolta arriva con la sentenza n. 90/2025 della Corte Costituzionale che dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 168 -bis, comma 1, c.p., nella parte in cui escludeva la sospensione del procedimento con messa alla prova per il reato previsto dall’art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990 attraverso la comparazione di due tipologie di reato:

  • il reato di spaccio di lieve entità;
  • il reato di istigazione all’uso di stupefacenti

Entrambe le fattispecie di reato tutelano il medesimo bene giuridico e, pertanto, possono essere definiti dei reati omogenei, peraltro entrambi con una offensività estremamente limitata.

Orbene, proprio la loro omogeneità determina, nella differenziazione del trattamento processuale, una criticità illogica ed intrinseca nell’ordinamento.

E’ proprio il riconoscimento, da parte della Corte Costituzionale, di tale illogica disparità di trattamento, del tutto irragionevole, a determinare l’applicabilità della messa alla prova anche per il reato di spaccio di lieve entità, attraverso il giudizio d’illegittimità costituzionale dell’art. 168 -bis, comma 1, c.p. che ne impediva l’applicazione.